Il reato di molestia o disturbo delle persone

La norma che disciplina il reato di molestia, previsto dall'art. 660 c.p., e' quella che piu' di altre ha reso possibile in passato reprimere condotte reiterate ed abusanti che solo oggi, a seguito della recente introduzione dell'art. 612bis c.p., possono essere ricondotte al cosiddetto reato di Stalking. In comune con quest'ultima figura delittuosa, la molestia presuppone la reiterazione dei comportamenti di disturbo, nonche' la volonta' malevola finalizzata ad arrecare fastidio e vessazioni: la Suprema Corte di Cassazione, ha precisato, tuttavia, che il suddetto reato non e' per sua natura necessariamente abituale, essendo sufficiente anche una sola azione di disturbo o molestia.


Tra le varie casistiche rilevate dalla giurisprudenza si annoverano, a titolo di esempio:


  • le proposte di appuntamenti galanti non gradite;
  • le continue ed inconcludenti telefonate con le quali vengono poste le medesime domande senza una ragione che ne giustifichi in alcun modo la reiterazione;
  • il continuo e persistente corteggiamento (chiaramente non gradito) di una donna svoltosi con ripetuti pedinamenti e continue telefonate;a
  • il seguire, a bordo di un veicolo, un gruppo di ragazze e richiamare la loro attenzione con suoni volgari, rasentarle pericolosamente o suonare insistentemente il clacson sotto le loro abitazioni;


Rispetto alle molestie sessuali, il reato in questione prescinde da contatti fisici a sfondo sessuale e normalmente si estrinseca con petulanti corteggiamenti non graditi, con petulanti telefonate o con espressioni volgari nelle quali lo sfondo sessuale costituisce solo il motivo dell'agire e non fa parte della condotta del soggetto molestatore.


Il reato di molestia, infine, oltre ad essere di natura esclusivamente dolosa (presupponendo l'intenzionalita' del molestatore), e' perseguibile d'ufficio, pertanto una volta depositata la querela non sara' piu' possibile interrompere l'azione penale, neppure con la remissione della stessa (salvo ovviamente che non sia il Pubblico Ministero a richiedere l'archiviazione, alla quale, peraltro, e' sempre possibile opporsi). La pena prevista e' l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino ad euro 516.


Le molestie telefoniche

Una delle forme piu' comuni in cui si concretizza il reato di molestia e' costituita sicuramente dalla molestia telefonica il cui schema tipico e' rappresentato dalla ripetizione di telefonate in orari diurni e notturni, spesso mute e talvolta effettuate con l'unica finalita' di intaccare la tranquillita' e il riposo della persona presa di mira.


L'attuale giurisprudenza richiede per la configurazione del reato la pluralita' dei comportamenti di disturbo telefonico, pertanto, sono da considerare tollerabili (e quindi non punibili): le telefonate effettuate per errore, gli scherzi telefonici, e le telefonate di propaganda commerciale effettuate nei limiti della normale tollerabilita'. Per tale motivo, la Cassazione ha precisato che non sono sufficienti a configurare la fattispecie di reato due sole telefonate, per di piu' mute.


Lo sviluppo delle recenti tecnologie ha portato la Suprema Corte a ritenere che per utilizzo del telefono non si faccia esclusivo riferimento alle comunicazioni verbali, ma si debba estendere tale nozione anche alla trasmissione dei messaggi di testo denominati comunemente SMS.


Una volta depositata la querela contro il presunto molestatore, le Autorita' sono legittimate a disporre il sequestro preventivo dell'utenza telefonica dalla quale sia stata perpetrata la molestia.